Art. n°
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Art. 118. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ordine d'ispezione di persone e di cose.

Dispositivo

Art. 118.

(Ordine d'ispezione di persone e di cose).


Il giudice puo' ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per conoscere i fatti della causa, purche' cio' possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.


Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice puo' da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma.


Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a lire duemila.(2)((125))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".


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AGGIORNAMENTO (125)


La Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 45, comma 15)


che "All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile,


le parole: "non superiore a euro 5" sono sostituite dalle seguenti:


"da euro 250 a euro 1.500"."



Ratio Legis


Spiegazione