Art. n°
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Art. 145. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Notificazione alle persone giuridiche.

Dispositivo

Art. 145.

(Notificazione alle persone giuridiche).


La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ((ovvero al portiere dello stabile in cui e' la sede. La notificazione puo' anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale)).


La notificazione alle societa' non aventi personalita' giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma ((, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale)).


((Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, puo' essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143)).


((116))


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AGGIORNAMENTO (116)


La Legge 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.legge 30 dicembre


2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio


2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni


dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano


ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in


vigore.".



Ratio Legis


Spiegazione