Art. n°
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Art. 147. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Tempo delle notificazioni.

Dispositivo

Art. 147.

(Tempo delle notificazioni).


Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.(116)((143))


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AGGIORNAMENTO (116)


La Legge 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.Legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che " Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".


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AGGIORNAMENTO (143)


Il D.Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b) del D.Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto (con l'art. 16-septies) che "La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".



Ratio Legis


Spiegazione