Art. 503. Proc.Civ.2018
Modi della vendita forzata.
Dispositivo
(Modi della vendita forzata).
La vendita forzata puo' farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.
L'incanto puo' essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalita' abbia luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568 ((nonche', nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis)). (144)
(148)
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.legge medesimo.
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "La disposizione di cui all'articolo 503 del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera d-bis) del decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, si applica, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 162 del 2014".
Ratio Legis
Spiegazione