Art. 508. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.
Dispositivo
Art. 508.
(Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario).
Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, puo' concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.
In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione