Art. n°
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Art. 550. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pluralita' di pignoramenti.

Dispositivo

Art. 550.

(Pluralita' di pignoramenti).


Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.


Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli puo' limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.


Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.



Ratio Legis


Spiegazione