Art. 550. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pluralita' di pignoramenti.
Dispositivo
Art. 550.
(Pluralita' di pignoramenti).
Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli puo' limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione