Art. 551. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Intervento.
Dispositivo
Art. 551.
(Intervento).
L'intervento di altri creditori e' regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione