Art. n°
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Art. 551. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Intervento.

Dispositivo

Art. 551.

(Intervento).


L'intervento di altri creditori e' regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.


Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.



Ratio Legis


Spiegazione