Art. n°
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Art. 592. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Nomina dell'amministratore giudiziario.

Dispositivo

Art. 592.

(Nomina dell'amministratore giudiziario).


L'amministrazione giudiziaria dell'immobile e' disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o piu' creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.


All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.



Ratio Legis


Spiegazione