Art. 593. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rendiconto.
Dispositivo
Art. 593.
(Rendiconto).
L'amministratore, nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.
Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale.
I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione