Art. n°
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Art. 733. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Vendita di beni.

Dispositivo

Art. 733.

(Vendita di beni).


Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili. (88) ((90))


L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicita' ordinate dal tribunale.


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AGGIORNAMENTO (88)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 110, comma 1) che al comma 1 del presente articolo le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".


Ha inoltre disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della Legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


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AGGIORNAMENTO (90)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."



Ratio Legis


Spiegazione