Art. 734. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esito negativo dell'incanto.
Dispositivo
Art. 734.
(Esito negativo dell'incanto).
Se al primo incanto non e' fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale ((a norma dell'art. 376, primo comma del codice civile)), l'ufficiale designato ne da' atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.
Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione