Art. n°
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Art. 785. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pronuncia sulla domanda di divisione.

Dispositivo

Art. 785.

(Pronuncia sulla domanda di divisione).


Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa e' disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.



Ratio Legis


Spiegazione