Art. n°
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Art. 789. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Progetto di divisione e contestazioni su di esso.

Dispositivo

Art. 789.

(Progetto di divisione e contestazioni su di esso).


Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.


Il decreto e' comunicato alle parti.


Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.


In ogni caso il giudice istruttore da' con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.



Ratio Legis


Spiegazione