Art. n°
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Art. 807. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Compromesso.

Dispositivo

Art. 807.

((Compromesso).))


((Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.


La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.))



Ratio Legis


Spiegazione