Art. 807. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Compromesso.
Dispositivo
Art. 807.
((Compromesso).))
((Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.))
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione