Art. n°
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Art. 808-bis. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale.

Dispositivo

Art. 808-bis.

(( (Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale).))


((Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.))



Ratio Legis


Spiegazione