Art. 808-bis. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale.
Dispositivo
Art. 808-bis.
(( (Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale).))
((Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.))
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione