Art. n°
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Art. 11. Cod.Ind.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Marchio collettivo

Dispositivo

Art. 11.

Marchio collettivo


1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la


natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facolta' di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.


2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i


controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.


3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi


collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.


4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo puo'


consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale (( . . . )).


5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni


del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.



Ratio Legis


Spiegazione