Art. n°
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Art. 170. Cod.Ind.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Esame delle domande

Dispositivo

Art. 170.

Esame delle domande


1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la


regolarita' formale, e' rivolto ad accertare:


a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'articolo 11


quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, ((...)) 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;


(( b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che l'oggetto


della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.))


c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia


conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 ((e dell'articolo 33-bis));


d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti


nella sezione VIII del capo II del codice, nonche' l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti e' compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione ((di cui ai commi 3-bis e seguenti)). La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali puo' chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;


e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto


della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita' fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.


2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli


agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.


3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate,


l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7.


((3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti


nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche' sulla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da:


a) direttore generale della competitivita' per lo sviluppo rurale


del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;


b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di


varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;


c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,


competente in materia di privative per nuove varieta' vegetali;


d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;


e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di


varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;


f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria,


designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.


3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), e'


richiesta la designazione di un supplente.


3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono


esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e).


3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico


del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere


chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia.


3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere,


puo' sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti.


3-octies. Il parere e' corredato con la indicazione delle


sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente.


3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di


concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.))



Ratio Legis


Spiegazione