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Art. 172. Cod.Ind.2018

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Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda

Dispositivo

Art. 172.

Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda


1. Il richiedente puo' sempre ritirare la domanda durante la


procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.


2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi


abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facolta' di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonche', nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilita', di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.


3. Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e


marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l'intelligenza del diritto di proprieta' industriale o per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.


4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all'articolo


170, comma 1, lettera d), il Ministero delle politiche agricole e forestali invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' e, nel caso di varieta' ibride, puo' richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se il materiale e' consegnato in quantita' insufficiente o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali.


5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto


con gli enti e gli organismi responsabili delle prove, puo', anche su richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che siano effettuate visite presso i campi per fare prendere visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della domanda a visitare i campi prova. L'ente o l'organismo designato trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso di dubbi sui risultati medesimi, puo' disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base del rapporto d'esame, redige la descrizione ufficiale della varieta'.


L'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore, assegnandogli un termine per le osservazioni.


6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la


documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche o integrazioni ed adottare ogni altra opportuna modalita' cautelare.



Ratio Legis


Spiegazione