Art. n°
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Art. 175. Cod.Ind.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Deposito delle osservazioni dei terzi

Dispositivo

Art. 175.

Deposito delle osservazioni dei terzi


((1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la


qualita' di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione.))


2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono


dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che puo' presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.


3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono


considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a).



Ratio Legis


Spiegazione