Art. 175. Cod.Ind.2018
Deposito delle osservazioni dei terzi
Dispositivo
Deposito delle osservazioni dei terzi
((1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la
qualita' di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione.))
2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che puo' presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.
3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono
considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a).
Ratio Legis
Spiegazione