Art. n°
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Art. 181. Cod.Ind.2018

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Estinzione della procedura di opposizione

Dispositivo

Art. 181.

Estinzione della procedura di opposizione


1. La procedura di opposizione si estingue se:


a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato


dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;


b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178,


comma 1;


c) l'opposizione e' ritirata;


d) la domanda ((o la registrazione)), oggetto di opposizione, e'


ritirata o rigettata con decisione definitiva;


e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a


norma dell'articolo 177.



Ratio Legis


Spiegazione