Art. n°
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Art. 47. Cod.Str.2018

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Classificazione dei veicoli

Dispositivo

Art. 47.

Classificazione dei veicoli


1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:


a) veicoli a braccia;


b) veicoli a trazione animale;


c) velocipedi;


d) slitte;


e) ciclomotori;


f) motoveicoli;


g) autoveicoli;


h) filoveicoli;


i) rimorchi;


l) macchine agricole;


m) macchine operatrici;


n) veicoli con caratteristiche atipiche.


2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali:


a)


- categoria ((L1e)): veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i ((45 km/h));


- categoria ((L2e)): veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i ((45 km/h));


- categoria ((L3e)): veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i ((45 km/h));


- categoria ((L4e)): veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i ((45 km/h)) (motocicli con carrozzetta laterale);


- categoria ((L5e)): veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i ((45 km/h));


((- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;


- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;))


b)


- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;


- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;


- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;


- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; (35)


c)


- categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;


- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;


- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;


- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;


d)


- categoria O : rimorchi (compresi i semirimorchi);


- categoria O 1 : rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t;


- categoria O 2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;


- categoria O 3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;


- categoria O 4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.


(4) ((102))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.


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AGGIORNAMENTO (35)


La Legge 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che:


- "Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato dei' comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni previste dall'articolo 146, comma 3, del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonche', per quelle inerenti alla fermata, alla sosta e all'accesso ai settori interdetti alla circolazione, commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta e' disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata."


- "Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159 comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui al citato articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo decreto legislativo secondo le procedure dallo stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi."


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AGGIORNAMENTO (102)


Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".



Ratio Legis


Spiegazione