Art. n°
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Art. 49. Cod.Str.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Veicoli a trazione animale

Dispositivo

Art. 49.

Veicoli a trazione animale


1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o piu' animali e si distinguono in:


a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;


b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;


c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.


2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.


((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.



Ratio Legis


Spiegazione