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Art. 39 Cod.Com.2018

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Sperimentazione

Dispositivo

Art. 39

Sperimentazione


1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da


norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica e' subordinata a dichiarazione preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato n. 12. L'impresa e' abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'.


2. La dichiarazione di cui al comma 1:


a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una


successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;


b) non riveste carattere di esclusivita' ne' in relazione al tipo


di rete o servizio, ne' in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;


c) puo' prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di


spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.


3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:


a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di


uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;


b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque


non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa;


c) l'estensione dell'area operativa, le modalita' di esercizio,


la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non puo' superare le tremila unita', e il carattere sperimentale del servizio;


d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che


aderiscono alla sperimentazione;


e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del


servizio e l'eventuale sua qualita' ridotta;


f) l'obbligo di comunicare al Ministero i risultati della


sperimentazione al termine della stessa.


4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti


individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.


5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura


di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire con sessanta giorni d'anticipo rispetto alla scadenza.



Ratio Legis


Spiegazione