Art. n°
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Art. 97 Cod.Com.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Danneggiamenti e turbative

Dispositivo

Art. 97

Danneggiamenti e turbative


1. Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo,


danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale.


2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, e' vietato


arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.



Ratio Legis


Spiegazione