Art. 148 Cod.Com.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di
Dispositivo
Art. 148
Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di
comunicazione elettronica
1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere
impianti sottomarini di comunicazione elettronica e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attivita' che richiedano l'impiego di tali strumenti.
2. Colui che, svolgendo le attivita' indicate nel comma 1, rompe
o guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica e' punito ai sensi dell'articolo 147, ma le pene sono aumentate.
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Ratio Legis
Spiegazione