Art. 177 Cod.Com.2018
(D.P.R. ...)
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Verbali di collaudo e di ispezione
Dispositivo
Art. 177
Verbali di collaudo e di ispezione
1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risultera' da apposito
verbale da consegnarsi all'autorita' marittima ed, in copia, all'armatore o a chi lo rappresenta o alla societa' di gestione di cui all'articolo 183, comma 2.
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Ratio Legis
Spiegazione