Art. n°
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Art. 177 Cod.Com.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Verbali di collaudo e di ispezione

Dispositivo

Art. 177

Verbali di collaudo e di ispezione


1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risultera' da apposito


verbale da consegnarsi all'autorita' marittima ed, in copia, all'armatore o a chi lo rappresenta o alla societa' di gestione di cui all'articolo 183, comma 2.



Ratio Legis


Spiegazione