Art. 203 Cod.Com.2018
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Installazione d'ufficio
Dispositivo
Art. 203
Installazione d'ufficio
1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del proprietario l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 200.
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Ratio Legis
Spiegazione
