Art. 23 Cod.Com.2018
Sistemi multiaccesso numerici
Dispositivo
Sistemi multiaccesso numerici
1. Le disposizioni di cui all'allegato n. 23 al Codice sono applicabili ai sistemi multiaccesso numerici. Nel caso dei sistemi TETRA, per l'insieme delle possibili comunicazioni di fonia-slot allocate nel complesso delle coppie delle frequenze assegnate e' associato di norma un numero di terminali secondo i valori riportati nello stesso allegato n. 23, fatta esclusione per il canale di controllo. Per casi di utilizzazioni particolari, quali la trasmissione dati, il video lento, la commutazione di pacchetto e la commutazione di circuito, il numero dei canali e' determinato sulla base dell'esame del progetto tecnico ed in funzione del grado di servizio richiesto nel progetto stesso. Nei suddetti casi, qualora si renda necessaria un'assegnazione di altre frequenze in esclusiva senza l'utilizzo del corrispondente numero di ulteriori terminali, e' dovuto un contributo aggiuntivo di frequenza pari al triplo del contributo di base di cui all'articolo 16. Il medesimo contributo aggiuntivo si applica nelle ipotesi di assegnazione di frequenze superiore a quelle ammesse in deroga ai sensi del predetto allegato.
2. Ai fini specifici dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 22 e dell'applicazione dell'allegato n. 23 al Codice, in luogo del numero delle frequenze, si tiene conto del numero delle possibili comunicazioni allocate nel complesso delle coppie di frequenze assegnate; si applicano, inoltre, le restanti disposizioni di cui all'articolo 22.
3. Nel caso di utilizzazioni particolari previste dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate, ove ne ricorra il caso, per ogni tipologia di multiaccesso numerico.
Ratio Legis
Spiegazione