Art. 32 Cod.Com.2018
Esenzioni e riduzioni
Dispositivo
Esenzioni e riduzioni
1. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente Titolo per le frequenze di diffusione destinate all'espletamento del servizio di emergenza sanitaria "118" (Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 6 ottobre 1998; tali disposizioni si applicano anche alle frequenze di connessione (link) ritenute strettamente necessarie dal Ministero per lo svolgimento del servizio.
2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati a fini di protezione civile e di attivita' antincendi di cui all'articolo 96, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. La Croce rossa italiana e' esonerata dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo per le attivita' assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo.
5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al D.LGS. 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile.
6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell'80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a scopo didattico presso scuole od istituti nonche' per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna.
7. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 70 per cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti.
8. L'entita' dei contributi di cui al presente Capo e' stabilita nella misura del cinquanta per cento relativamente :
a) ai servizi ASL legati alla sanita' ed alla salute pubblica;
b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente per finalita' di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le attivita' a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;
c) ai servizi di polizia degli enti locali;
d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti.
9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 40 per cento per i seguenti servizi:
a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali;
b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;
c) i servizi di sicurezza per le miniere;
d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;
e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonche' di sedi aeroportuali;
g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;
h) i servizi di auto pubbliche di citta';
i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;
m) i servizi lacuali e fluviali;
n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.
10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali temporanee.
11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale, e' tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l'espletamento dell'attivita' da esercitare.
Ratio Legis
Spiegazione