Art. 27. Cod.Ass.2018
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Rispetto delle norme di interesse generale
Dispositivo
Art. 27.
Rispetto delle norme di interesse generale
1. L'impresa ((di assicurazione comunitaria)) non puo' stipulare contratti, nonche' fare ricorso a forme di pubblicita' che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
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Ratio Legis
Spiegazione
