Art. n°
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Art. 29. Cod.Ass.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Divieto di operare in regime di prestazione di servizi

Dispositivo

Art. 29.

Divieto di operare in regime di prestazione di servizi


1. E' vietato all'impresa ((di un Paese terzo)) l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attivita' nei rami vita o nei rami danni in regime di liberta' di prestazione di servizi.


2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.


3. E' fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono l'attivita' in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. E' altresi' vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali contratti.


4. In caso di violazione del divieto il contratto e' nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.



Ratio Legis


Spiegazione