Art. 30-novies Cod.Ass.2018
Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe
Dispositivo
(( (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe) ))
((1. In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a) l'impresa, per ciascuna nuova tariffa, opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della redditivita' attesa e dell'equilibrio tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.
3. La relazione tecnica, di cui al comma 1, e' trasmessa, su richiesta, alla societa' di revisione, all'organo di controllo e all'IVASS.
4. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, puo' disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a talune tipologie tariffarie e stabilire altri obblighi di trasmissione del documento.))
Ratio Legis
Spiegazione