Art. n°
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Art. 38. Cod.Ass.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Copertura delle riserve tecniche

Dispositivo

Art. 38.

((Copertura delle riserve tecniche))


((1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa.))


((1-bis. L'impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passivita' e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall'impresa.


1-ter. In caso di conflitto di interessi, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attivita' dell'impresa garantisce che l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.))


((2. Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea. In tal caso l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:


a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;


b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell'operazione;


c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;


d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l'esercizio autonomo dell'attivita' di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), e' sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.))


3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).


4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).


5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una societa' controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'((IVASS)), nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societa' controllata.


6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).



Ratio Legis


Spiegazione