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Art. 45-decies. Cod.Ass.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Requisito patrimoniale per il rischio operativo

Dispositivo

Art. 45-decies.

(( (Requisito patrimoniale per il rischio operativo) ))


((1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano gia' coperti nei moduli di rischio di cui all'articolo 45-sexies. Tale requisito e' calibrato conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.


2. Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento e' sopportato dagli assicurati, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell'importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione.


3. Per le operazioni assicurative e riassicurative diverse da quelle di cui al comma 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali impegni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il trenta percento (30%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base relativo a tali operazioni assicurative e riassicurative.))



Ratio Legis


Spiegazione