Art. n°
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Art. 49. Cod.Ass.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riserve tecniche

Dispositivo

Art. 49.

(( (Riserve tecniche) ))


((1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica, di cui al Capo II, del presente Titolo.


1-bis. L'impresa di cui al comma 1 valuta le attivita' e le passivita' della sede secondaria conformemente all'articolo 35-quater, determina i fondi propri della sede secondaria conformemente alle disposizioni di cui alle Sezioni I e II, Capo IV, del presente Titolo e investe in attivita' conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 37-ter, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 38, 41 e 42.


2. L'IVASS puo' richiedere che gli attivi a copertura delle riserve tecniche siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove cio' sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.))



Ratio Legis


Spiegazione