Art. 49. Cod.Ass.2018
Riserve tecniche
Dispositivo
(( (Riserve tecniche) ))
((1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica, di cui al Capo II, del presente Titolo.
1-bis. L'impresa di cui al comma 1 valuta le attivita' e le passivita' della sede secondaria conformemente all'articolo 35-quater, determina i fondi propri della sede secondaria conformemente alle disposizioni di cui alle Sezioni I e II, Capo IV, del presente Titolo e investe in attivita' conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 37-ter, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 38, 41 e 42.
2. L'IVASS puo' richiedere che gli attivi a copertura delle riserve tecniche siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove cio' sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.))
Ratio Legis
Spiegazione