Art. n°
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Art. 69. Cod.Ass.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obblighi di comunicazione

Dispositivo

Art. 69.

Obblighi di comunicazione


1. Chiunque intende divenire titolare ((di partecipazioni indicate)) dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne da' comunicazione all'((IVASS)). Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall'((IVASS)).


2. Le societa' fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'((IVASS)) le generalita' dei fiducianti.


3. L'((IVASS)), al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, puo' chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.


4. L'((IVASS)), con regolamento, determina presupposti, modalita', termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o e' attribuito ad un soggetto diverso dal titolare ((delle partecipazioni)).



Ratio Legis


Spiegazione