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Art. 90 Cod.Ass.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Schemi

Dispositivo

Art. 90

Schemi


((1. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni di cui al codice civile, al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al D.LGS. 26 maggio 1997, n. 173, ed al D.LGS. 28 febbraio 2005, n. 38, con regolamento determina:


a) gli schemi di bilancio;


b) il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione;


c) le modalita' di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle riserve tecniche;


d) le modalita' di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle altre voci di bilancio.)).


2. L'((IVASS)), con regolamento, puo' emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o piu' dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all'articolo 2427, primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), del codice civile e all'articolo 38, comma 1, lettere o-quinquies) e o-sexies), del D.LGS. 9 aprile 1991, n. 127. L'((IVASS)) puo' altresi' stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. (11)


3. Le modalita' di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall'((IVASS)) con regolamento.


4. I poteri dell'((IVASS)) sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'((IVASS)) puo' richiedere dati, notizie ed informazioni alle societa' ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e societa'. Nel caso in cui la societa' o l'ente sia sottoposto alla vigilanza di un'altra autorita', l'((IVASS)) ne richiede la collaborazione.


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AGGIORNAMENTO (11)


Il D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore".



Ratio Legis


Spiegazione