Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 94 Cod.Ass.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Relazione sulla gestione

Dispositivo

Art. 94

Relazione sulla gestione


1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori (( contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa e' esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano )):


a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;


b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;


c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;


d) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;


e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;


((e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidita' e di variazione dei flussi; ))


f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;


g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;


h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonche' i rapporti con imprese collegate;


i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;


l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.


((1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attivita' specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi.))


2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona. ((5))


-------------


AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore."



Ratio Legis


Spiegazione