Art. 118. Cod.Cons.2018
Esclusione della responsabilita'
Dispositivo
Esclusione della responsabilita'
1. La responsabilita' e' esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il
produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita
o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivita' professionale;
d) se il difetto e' dovuto alla conformita' del prodotto a una
norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al
momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o
di una materia prima, se il difetto e' interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui e' stata incorporata la parte o materia prima o alla conformita' di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
Ratio Legis
Spiegazione