Art. n°
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Art. 118. Cod.Cons.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Esclusione della responsabilita'

Dispositivo

Art. 118.

Esclusione della responsabilita'


1. La responsabilita' e' esclusa:


a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;


b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il


produttore ha messo il prodotto in circolazione;


c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita


o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivita' professionale;


d) se il difetto e' dovuto alla conformita' del prodotto a una


norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;


e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al


momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;


f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o


di una materia prima, se il difetto e' interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui e' stata incorporata la parte o materia prima o alla conformita' di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.



Ratio Legis


Spiegazione