Art. 119. Cod.Cons.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Messa in circolazione del prodotto
Dispositivo
Art. 119.
Messa in circolazione del prodotto
1. Il prodotto e' messo in circolazione quando sia consegnato
all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al
vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3. La responsabilita' non e' esclusa se la messa in circolazione
dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
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Spiegazione