Art. n°
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Art. 119. Cod.Cons.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Messa in circolazione del prodotto

Dispositivo

Art. 119.

Messa in circolazione del prodotto


1. Il prodotto e' messo in circolazione quando sia consegnato


all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.


2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al


vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.


3. La responsabilita' non e' esclusa se la messa in circolazione


dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.



Ratio Legis


Spiegazione