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Art. 128. Cod.Cons.2018

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Ambito di applicazione e definizioni

Dispositivo

Art. 128.

Ambito di applicazione e definizioni


1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di


vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.


2. Ai fini del presente capo si intende per:


a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare,


tranne:


1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo


altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;


2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in


un volume delimitato o in quantita' determinata;


3) l'energia elettrica;


b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o


privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;


c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un


venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';


d) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino


del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.


3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di


beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.



Ratio Legis


Spiegazione