Art. n°
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Art. 133. Cod.Cons.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Garanzia convenzionale

Dispositivo

Art. 133.

Garanzia convenzionale


1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le


modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.


2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:


a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti


previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;


b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli


elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.


3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile


per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.


4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri


non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.


5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e


4, rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.



Ratio Legis


Spiegazione