Art. 7-novies TUF 16.3.2018
Riserve di capitale.
Dispositivo
(( (Riserve di capitale). ))
((1. La Banca d'Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal Capo IV del Titolo VII della direttiva 2013/36/UE, nonche' quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, quale autorita' designata ai sensi di tali normative europee nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.))
((73))
---------------
AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Ratio Legis
Spiegazione