Art. n°
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Art. 24 TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Gestione di portafogli

Dispositivo

Art. 24

Gestione di portafogli


1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:


a) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;


b) il cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso ((del prestatore del servizio)) ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile; ((73))


c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita ((al prestatore del servizio)) con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob. ((73))


((1-bis. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entita' minima che possono migliorare la qualita' del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entita' minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti.)) ((73))


2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.


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AGGIORNAMENTO (73)


Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".



Ratio Legis


Spiegazione