Art. n°
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Art. 32-quater TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riserva di attivita'.

Dispositivo

Art. 32-quater

(( (Riserva di attivita'). ))


((1. L'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio e' riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle societa' di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo.


2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:


a) alle istituzioni sovranazionali, quali la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo e le banche sviluppo bilaterali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e le altre istituzioni sovranazionali e organizzazioni internazionali analoghe, quando tali istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA per finalita' di interesse pubblico;


b) alle Banche centrali nazionali;


c) agli Stati, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici;


d) alle societa' di partecipazione finanziaria, intese come societa' che detengono partecipazioni in una o piu' imprese, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e che:


1) operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea; oppure


2) non sono costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle societa' controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti societari;


e) ai regimi di partecipazione dei lavoratori all'impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori;


f) alle societa' di cartolarizzazione dei crediti;


g) alle forme pensionistiche previste dal D.LGS. 5 dicembre 2005, n. 252.


3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.))



Ratio Legis


Spiegazione