Art. 35-undecies TUF 16.3.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Deroghe per i GEFIA italiani.
Dispositivo
Art. 35-undecies
(( (Deroghe per i GEFIA italiani). ))
((1. Per le finalita' indicate dall'articolo 6, comma 01, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l'investimento iniziale, dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis.))
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Ratio Legis
Spiegazione
