Art. 38 TUF 16.3.2018
Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno.
Dispositivo
(Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno).
1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione di Sicav e di Sicaf che designano per la gestione del proprio patrimonio un gestore esterno quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) e' adottata la forma di societa' per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della societa' sono situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale e' di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
((d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13;))
e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, posseggono i ((e soddisfano i criteri)) di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per l'adozione del divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
f) nello statuto e' previsto:
1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;
2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a un gestore esterno e l'indicazione della societa' designata;
g) la stipula di un accordo tra il gestore, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilita' delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto previsto nell'articolo 41-bis, comma 2-bis.
2. Si applica l'articolo 35-bis, commi 3, 4, 5 e 6.
Ratio Legis
Spiegazione
