Art. 60-bis.2 TUF 16.3.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Piani di risoluzione.
Dispositivo
Art. 60-bis.2
(( (Piani di risoluzione). ))
((1. La Banca d'Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza:
a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]; ovvero
b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall'articolo 11, secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE].
2. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] e le disposizioni da esso richiamate.))
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Ratio Legis
Spiegazione
