Art. 62-sexies TUF 16.3.2018
Vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull'energia e il gas.
Dispositivo
(( (Vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull'energia e il gas). ))
((1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas e alle societa' che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto indicato ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. I provvedimenti di cui agli articoli 62, comma 2; 64-bis, commi 5 e 8; 64-quater, commi 1, 2 e 6; 64-quinquies, commi 1 e 5; 67, comma 9; 70, commi 1 e 2; 90-quinquies, comma 2, lettera b), e 90-sexies, comma 2, sono adottati dalla Consob, d'intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
3. I poteri e le attribuzioni della Consob previsti dall'articolo 67, comma 10, sono esercitati dalla Consob, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in funzione delle generali esigenze di stabilita', economicita' e concorrenzialita' dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonche' di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.
5. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. La Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico agiscono in modo coordinato, a tal fine stipulando appositi protocolli di intesa.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico informa il Ministero dello sviluppo economico sull'attivita' di vigilanza svolta e sulle irregolarita' riscontrate che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi nonche' sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.))
((73))
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AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Ratio Legis
Spiegazione