Art. n°
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Art. 64-quinquies TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Revoca dell'autorizzazione, provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi del gestore del mercato regolamentato.

Dispositivo

Art. 64-quinquies

(( (Revoca dell'autorizzazione, provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi del gestore del mercato regolamentato).))


((1. La Consob puo' revocare l'autorizzazione del mercato regolamentato quando:


a) l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;


b) non sono piu' soddisfatte le condizioni cui e' subordinata l'autorizzazione;


c) sono state violate in modo grave e sistematico le disposizioni del presente titolo relative al mercato regolamentato o al gestore del mercato;


d) abbia cessato di funzionare da piu' di sei mesi o rinunci espressamente all'autorizzazione.


2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del mercato regolamentato ovvero nell'amministrazione del gestore del mercato regolamentato e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo del gestore del mercato. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Consob, sino alla ricostituzione degli organi. L'indennita' spettante al commissario e' determinata con decreto del Ministero ed e' a carico del gestore del mercato regolamentato. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 72, a eccezione dei commi 2, 2-bis e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alla Consob in luogo della Banca d'Italia, ai partecipanti in luogo dei depositanti e al gestore del mercato regolamentato in luogo delle banche.


3. La procedura indicata al comma 2 puo' determinare la revoca dell'autorizzazione prevista dal comma 1.


4. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione del mercato, gli amministratori del gestore del mercato o il commissario nominato ai sensi del comma 2 convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria del gestore del mercato. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, puo' disporre lo scioglimento del gestore del mercato regolamentato nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle societa' per azioni, di cui al libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.


5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la Consob promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuita' delle negoziazioni. A tal fine puo' disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altro gestore, previo consenso di quest'ultimo. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato puo' avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare.


6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Consob a cura del cancelliere.))


((73))


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AGGIORNAMENTO (73)


Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".



Ratio Legis


Spiegazione